Quando un rapporto giuridico coinvolge più ordinamenti, il primo problema non è il merito ma la cornice: quale giudice o tribunale arbitrale è competente, quale legge si applica, dove e come la decisione potrà essere eseguita. Lo Studio imposta ogni controversia a partire da queste tre domande.
Giurisdizione e legge applicabile. Nei rapporti con elementi di estraneità lo Studio applica la L. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato e, nello spazio europeo, il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) sulla competenza giurisdizionale, i Regolamenti Roma I (593/2008) e Roma II (864/2007) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, oltre alla Convenzione di Lugano 2007 e alla Convenzione dell’Aia del 2005 sugli accordi di scelta del foro.
Arbitrato internazionale. Lo Studio assiste nella redazione delle clausole compromissorie, nella scelta di sede, regolamento e lingua e nella conduzione di procedimenti amministrati (ICC, LCIA, Camera Arbitrale di Milano) o ad hoc secondo il Regolamento UNCITRAL. Nel merito dei contratti internazionali vengono frequentemente in rilievo la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni (CISG) e i Principi UNIDROIT.
Esecuzione. Le sentenze degli Stati membri UE circolano senza exequatur ai sensi del Reg. 1215/2012; per le sentenze di Stati terzi si applicano gli artt. 64 ss. L. 218/1995 e, ove vigente, la Convenzione dell’Aia del 2019. I lodi arbitrali stranieri sono riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di New York del 1958 e degli artt. 839-840 c.p.c.
Successioni internazionali. Il Regolamento UE 650/2012 individua come regola generale la legge della residenza abituale del defunto, consentendo la scelta della legge nazionale (professio iuris) e introducendo il Certificato Successorio Europeo.